Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i bonus del decreto Coesione che ha introdotto nuove misure da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi del DL Coesione che ufficialmente è entrato in vigore e per il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le novità, è intervenuto l’INPS a chiarire alcuni punti per quanto riguarda i bonus che sono previsti dagli articoli 22 e 23.
Dal 16 maggio è partita la possibilità di fare domanda per i bonus del decreto Coesione, una possibilità concreta per migliaia di italiani, allora ecco cosa bisogna sapere.
I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità di sfruttamento dei cosiddetti Bonus Giovani e Bonus Donne come stabilito dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024). In particolare si parla del Bonus giovani, previsto dall’articolo 22 e del Bonus donne, come definito dall’articolo 23, misura che si affianca al bonus mamme.
Il DL Coesione ha prevede nuove misure che mirano a sostenere l’occupazione e a migliorare il mercato del lavoro introducendo delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni di età e donne disoccupate.
Di conseguenza l’INPS con la circolare numero 90 e la circolare numero 91 è intervenuto per fornire le indicazioni operative sul Bonus giovani under 35 e sul Bonus Donne introdotti dal decreto Coesione.
Nel dettaglio, i datori di lavoro possono ottenere un esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e residenti in tutta Italia, oppure senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno. Queste regioni sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Per quanto riguarda le assunzioni di donne i datori di lavoro possono ricevere l’esonero totale anche nel caso in cui le lavoratrici siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un un’accentuata disparità occupazionale di genere, cioè se il tasso di disparità uomo-donna supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna.
Il beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 è pari a un massimo di 500 euro al mese per 2 anni (650 in area ZES) e per le donne disoccupate da oltre 24 mesi è di un massimo di 650 euro al mese per 2 anni.
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